In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti e sull’installazione delle schermature solari (Agenzia delle entrate – Risposta 08 luglio 2022, n. 369).
Ai fini del Superbonus, tra gli interventi trainati rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati. Ai fini della detrazione, in particolare, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi – che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale – sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.
Le detrazioni spettano, peraltro, anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso, nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.
Con riferimento alla installazione delle chiusure oscuranti, nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria.
La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire della detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus). Pertanto, i predetti interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi “trainati nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.