Forniti chiarimenti sulla tassazione da parte del sostituto d’imposta in relazione ai redditi di pensione erogati a soggetti residenti in Francia (Agenzia delle entrate – Principio di diritto 06 luglio 2022).
Ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini Irpef, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate.
Ai fini dell’applicazione dell’Irpef nei confronti dei soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del Tuir, le pensioni e gli assegni ad esse assimilabili si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
Pertanto, le pensioni sono attratte a tassazione in Italia per il solo fatto di essere erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
La normativa interna deve, tuttavia, essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nei Trattati.
In particolare, nel caso di pensionati residenti in Francia, occorre fare riferimento all’articolo 18, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, secondo cui le pensioni pagate in relazione ad un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato.
Con riferimento all’applicazione della normativa convenzionale in questione, con l’Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, intervenuto al termine della Procedura prevista dall’articolo 26 della Convenzione e formalizzato con uno scambio di lettere tra Francia e Italia nel dicembre 2000, è stata definita l’interpretazione da dare all’espressione «sicurezza sociale», di cui al paragrafo 2 dell’articolo 18 ed è stato concordato, sulla base di una ricognizione effettuata, sia da parte italiana che da parte francese, un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.
Pertanto, qualora le pensioni erogate rientrino nella suddetta elencazione, le stesse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 2, lettera a), e 49, comma 2, lettera a), del Tuir.